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URBANISTICA

D.I.A. - DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'
Legge 21/12/2001 n. 443 art. 1 commi 6-7-8-9-10 / Legge regione Sicilia 26/03/2002 n.2 art. 14
La D.i.a. (Denuncia di inizio attività), nei casi previsti dalla legge, sostituisce la concessione o autorizzazione edilizia. Essa viene utilizzata per le opere edilizie minori, ristrutturazioni edilizie... ed in particolare:

La denuncia di inizio attività si presenta al comune 20 giorni prima dell'inizio dei lavori accompagnato da una dettagliata relazione e da elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato rispettando gli strumenti urbanistici adottati, le norme di sicurezza e quelli iginenico-sanitarie. La denuncia di inizio attività ha validità di 3 anni, dall'effettivo inizio dei lavori ed a lavori ultimati sussiste l'obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di inizio attività comporta una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore di mercato dell'immobile e comunque in misura non inferiore di € 516,00. A lavori ultimati il progettista ha l'obbligo di emettere un certificato di collaudo che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato e ciò ai fini del certificato di abitabilità o agibilità

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il Certificato di Destinazione Urbanistica è un documento rilasciato dall'Ufficio Urbanistico contenente le informazioni sulla destinazione urbanistica dell'immobile, in particolare su quale zona del Piano Regolatore Generale o Piano Comprensoriale ricade l'immobnile ("A" centro storico," B" zone di completamento, "C" zone di espansione. etc..), volumi e indici di edificabilità ed eventuali vincoli.  

E' obbligatorio da allegare negli atti di compravendita di terreni, pena la nullità dell'atto stesso.

GRAFICA 2D E 3D
Negli ultimi anni, grazie alla sviluppo dei computer e dei software, il campo della grafica nel settore della progettazione si è evoluto in maniera esponenziale.
Se fino a qualche anno fa con i computer si riusciva a fare solamente dei disegni 2D ovvero disegni senza profondità, oggi si è in grado di progettare qualsiasi cosa in formato 3D cioè un disegno in tre dimensioni, larghezza-altezza-profondità degli oggetti, che ci da l'idea di come sarà lo stato finale del progetto. Ad esempio per i fabbricati si è in grado di creare delle animazioni sia della parte esterna del fabbricato, mostrando da qualsiasi punto di vista come sarà il fabbricato finito incluso il colore dei prospetti, la sistemazione esterna e l'impatto con il paesaggio, sia dalla parte interna ovvero la distribuzione dei vani, l'arredo e le varie sistemazioni.
Per qualsiasi informazione o per la visione di alcuni esempi di lavori eseguiti sia in formato bidimensionale che tridimensionali potete contattarmi tramite posta elettronica all'indirizzo geometragenna@gmail.com

APE - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  L’APE (attestato di prestazione energetica) va a sostituire dal 4 giugno 2013 l’ACE (attestato di Certificazione Energetica). L’ape è un documento che viene redatto da un tecnico abilitato ed iscritto all’albo regionale dei certificatori. Lo scopo della prestazione energetica è quello di valutare il rendimento energetico di un edificio, calcolando il consumo di energia necessario per avere l’edificio in uno stato di confort climatico.

L’attestato di prestazione energetica (APE) deve essere presente nei seguenti casi (pena nullità dell’atto):



Nel caso di offerta di vendita o affitto attraverso mezzi di comunicazione commerciale  l’attestato di prestazione energetica deve essere affisso nel fabbricato indicando la rispettiva classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.



Nel caso in cui non viene redatto l’APE nei casi sopra descritti sono previste delle sanzioni:

Per il tuo attestato di prestazione energetica contattami tramite posta elettronica all'indirizzo geometragenna@gmail.com

CIL E CILA

Sono dei modelli unici per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera.
 Il modello CIL potrà essere utilizzato per alcuni interventi particolari come ad esempio le opere temporanee, l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e la pavimentazione degli spazi esterni degli edifici. 
Il modello CILA invece deve essere utilizzato per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici - compresi l'apertura di porte e lo spostamento di pareti interne, gli accorpamenti e i frazionamenti compilando tutti i campi e asseverata da un tecnico professionista.

   









































 















    

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Aldo Genna
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