D.I.A. - DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA'
Legge
21/12/2001 n. 443 art. 1 commi 6-7-8-9-10 / Legge regione Sicilia
26/03/2002 n.2 art. 14
La D.i.a. (Denuncia di inizio attività), nei casi previsti dalla legge,
sostituisce la
concessione o autorizzazione edilizia. Essa viene utilizzata per le
opere edilizie minori, ristrutturazioni edilizie... ed in
particolare:
La denuncia di inizio attività si presenta al comune 20 giorni prima dell'inizio dei lavori accompagnato da una dettagliata relazione e da elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato rispettando gli strumenti urbanistici adottati, le norme di sicurezza e quelli iginenico-sanitarie. La denuncia di inizio attività ha validità di 3 anni, dall'effettivo inizio dei lavori ed a lavori ultimati sussiste l'obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di inizio attività comporta una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore di mercato dell'immobile e comunque in misura non inferiore di € 516,00. A lavori ultimati il progettista ha l'obbligo di emettere un certificato di collaudo che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato e ciò ai fini del certificato di abitabilità o agibilità
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICAIl
Certificato di Destinazione Urbanistica è un documento rilasciato
dall'Ufficio
Urbanistico contenente le informazioni sulla destinazione urbanistica
dell'immobile, in particolare su quale zona del Piano Regolatore
Generale o Piano Comprensoriale
ricade l'immobnile ("A" centro storico," B" zone di
completamento, "C" zone di espansione. etc..), volumi e indici di
edificabilità
ed eventuali vincoli.
E'
obbligatorio da allegare negli atti di compravendita di terreni, pena
la nullità dell'atto stesso.
GRAFICA 2D E 3D
Negli
ultimi anni, grazie alla sviluppo dei computer e dei software, il
campo della grafica nel settore della progettazione si è evoluto in
maniera esponenziale.
Se
fino a qualche anno fa con i computer si riusciva a fare solamente
dei disegni 2D ovvero disegni senza profondità, oggi si è in grado
di progettare qualsiasi cosa in formato
3D cioè un disegno in tre dimensioni, larghezza-altezza-profondità
degli oggetti, che ci da l'idea di come sarà lo stato finale del
progetto. Ad esempio per i fabbricati si è in grado di creare delle
animazioni sia della parte esterna del fabbricato, mostrando da
qualsiasi punto di vista come sarà il fabbricato finito incluso il
colore dei prospetti, la sistemazione esterna e l'impatto con il
paesaggio, sia dalla parte interna ovvero la distribuzione dei vani,
l'arredo e le varie sistemazioni.
Per
qualsiasi informazione o per la visione di alcuni esempi di lavori
eseguiti sia in formato bidimensionale che tridimensionali potete
contattarmi tramite posta elettronica all'indirizzo
geometragenna@gmail.com
APE -
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
L’APE
(attestato di
prestazione energetica) va a sostituire dal 4 giugno 2013 l’ACE
(attestato di
Certificazione Energetica). L’ape è un documento che viene redatto da
un
tecnico abilitato ed iscritto all’albo regionale dei certificatori. Lo
scopo
della prestazione energetica è quello di valutare il rendimento
energetico di
un edificio, calcolando il consumo di energia necessario per avere
l’edificio
in uno stato di confort climatico.
L’attestato
di prestazione energetica (APE)
deve essere presente nei seguenti casi (pena nullità dell’atto):
Nel
caso di offerta di vendita o affitto
attraverso mezzi di comunicazione commerciale l’attestato
di prestazione energetica
deve essere affisso nel fabbricato indicando la rispettiva classe
energetica
dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Nel
caso in cui non viene redatto l’APE nei
casi sopra descritti sono previste delle sanzioni:
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